L’uguaglianza di opportunità è riconosciuta dall’art. 3 della nostra Costituzione, che recita: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Si tratta di un enunciato tipicamente democratico e può sembrare sorprendente leggerlo in una Costituzione DR. Sennonché questo articolo è ampiamente disatteso.
Nella realtà, al di là dei suoi enunciati teorici, la DR tollera la disuguaglianza, sia di partenza che d’arrivo.
La DD invece esige un’uguaglianza di partenza e tollera una limitata disuguaglianza di arrivo.
18. Il contratto politico
15 anni fa
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